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Stabili organizzazioni anche con mezzi di altri se usati come propri

La «stabile organizzazione» viene configurata anche se sono utilizzati mezzi tecnici ed umani di altri soggetti qualora siano usati come propri. Importante è che tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da risorse adeguate. Tali mezzi devono consentire di ricevere prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica. L'importante decisione della Corte di Giustizia Ue ha risolto una controversia in atto tra una società polacca e l'amministrazione fiscale di quel Paese (causa C 605/u), relativa al mancato assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi rese nei confronti di una società cipriota che avrebbe costituito una stabile organizzazione occulta in Polonia. La Corte ha comunque rinviato al giudice nazionale la decisione delle circostanze di fatto, chiarendo, però, quali siano i requisiti minimi per poter configurare una "stabile organizzazione" ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva Iva, non definita nella legge nazionale.

Caso

Una società cipriota organizzava vendite all'asta su una piattaforma di vendite on line. A tal fine, vendeva pacchetti di "bids" (puntate), vale a dire di titoli che danno diritto a formulare un'offerta per l'acquisto di un bene messo all'asta, proponendo un prezzo più elevato dell'ultimo proposto. La società cipriota aveva concluso un contratto di cooperazione con la società polacca: la prima si impegnava a fornire alla seconda la messa a disposizione di un sito internet di vendite all'asta, comprendente la locazione dei server e la presentazione dei prodotti messi all'asta. La società polacca si impegnava a vendere beni sul sito medesimo e ad effettuare una serie di servizi generici (pubblicità, servizi, fornitura di informazioni e trattamento dati) rientranti nell'applicazione dell'articolo 44 della Direttiva Iva. Per tali servizi emetteva fatture "fuori campo Iva" ritenendo che l'imposta dovesse essere assolta dalla società destinataria del servizio ed identificata in un altro stato Ue. L'amministrazione fiscale polacca riteneva che la società cipriota avesse costituito stabile organizzazione in Polonia e le fatture dovessero essere emesse con applicazione Iva di quel Paese. Il giudice nazionale, a cui la società polacca si era rivolta, ha sospeso il giudizio e chiesto alla Corte se si possa configurare una stabile organizzazione nel caso in cui una società con sede in uno stato Ue, eserciti attività economica utilizzando l'infrastruttura di altra società stabilita in un diverso stato.

Decisione

I giudici hanno richiamato la definizione di "stabile organizzazione" data dall'articolo u, paragrafo i, del regolamento di esecuzione della direttiva Iva secondo il quale, per stabile organizzazione, si intende qualsiasi organizzazione «caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione». La società polacca alle osservazioni presentate alla Corte, aveva obiettato che l'infrastruttura da essa messa a disposizione della società cipriota non consentiva a quest'ultima di ricevere e di utilizzare i servizi fornitile dalla stessa società polacca. Infatti le risorse umane e tecniche utilizzate erano situati fuori del territorio polacco. Secondo i giudici del Lussemburgo, se questo è vero, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, la società cipriota non disponeva in Polonia di una stabile organizzazione. Per la Corte, quindi, il fatto che le attività delle due società formino un tutt'uno economico e che siano rivolte ai consumatori polacchi, non è pertinente ai fini dell'accertare se la società cipriota possedesse o meno una stabile organizzazione in Polonia.



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