E' nulla la cartella di pagamento notificata al fallimento in relazione a un accertamento dichiarato legittimo dal giudice, con sentenza passata in giudicato e quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 22809 del 28 ottobre 2014, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
L Suprema Corte ha chiarito in motivazione che, l'avviso di accertamento originario è stato legittimamente notificato alla società in bonis e da questa impugnato. Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento, ma il curatore non si è costituito in giudizio, né la contribuente ha chiesto la interruzione del giudizio ex art. 40 digs 54611992, perciò il giudizio si è legittimamente concluso con una sentenza di merito che rende definitivo il debito tributario della società.
Questa sentenza non è però opponibile alla curatela (mentre lo sarebbe se la sentenza fosse stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento). Perciò la cartella esattoriale, correttamente notificata al fallimento, è illegittima perché adduce un titolo costitutivo della pretesa fiscale che non è opponibile al fallimento stesso.
Né per la Cassazione è condivisibile la tesi dell'Avvocatura dello stato secondo cui la controversia avrebbe dovuto esser proposta e decisa in sede di opposizione allo stato passivo, di guisa che la cartella in questione non sarebbe atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del digs 546/1992.