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Le sentenze si devono sempre motivare

Con la sentenza n. 8053 del 7 aprile le Sezioni Unite è stata finalmente risolta la questione dell’applicazione o meno delle nuove norme del Codice di procedura civile al ricorso per cassazione tributario.

Prima della suddetta sentenza ci si domandava se si applicasse o meno anche ai ricorsi tributari la stretta ai ricorsi per cassazione introdotta dalla riforma del 2012.

Nel 2012 i motivi di ricorso per cassazione erano stati limitati sotto un duplice profilo:

  • il primo è che il ricorso per Cassazione non è più possibile, in nessun caso, per insufficienza della motivazione (ma solo per omesso esame di un fatto decisivo controverso);

  • il secondo è che in caso di c.d. doppia conforme (motivazione in fatto identica in primo e secondo grado) il ricorso è possibile solo per dolersi delle violazioni di legge e resta esclusa anche la possibilità di far valere l’omesso esame di un fatto.

La questione è estremamente importate, incidendo sia sulla possibilità o meno di poter fare ricorso per cassazione avverso le sentenze della CTR, sia sulle modalità di estensione delle sentenze della Commissione tributaria regionale stessa.

Di fatto la sentenza delle SS.UU. afferma che la riforma del c.p.c. si applica anche al processo di cassazione che origina dalla impugnazione di sentenze tributariee dopo aver riconosciutoche anche il ricorso tributario per cassazione è un ordinario ricorso per cassazione, formula le seguenti, precise e rigorose prescrizioni.

La prima è che, anche dopo la riforma, la sentenza della CTR resta nulla non solo se manchi “fisicamente” la motivazione, ma anche se essa è “apparente”, cioè esistono degli enunciati intitolati “motivazione” ma essi non abbiano alcuna natura di giustificazione della decisione (motivazione “finta”), ovvero essi contengano affermazioni tra loro inconciliabili, ovvero non comprensibili. In questo caso la sentenza di CTR era ed è radicalmente nulla e il ricorso per cassazione va formulato per violazione della legge processuale (art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 in rapporto con l’art. 360 n. 4, c.p.c.).

La seconda è che tale vizio deve riguardare, ovviamente, la sola motivazione sui fatti (e non la motivazione in diritto: se si contesta come è motivata una interpretazione della legge il vizio può essere solo che si è interpretata male, e quindi violata, la legge, art. 360, n. 3).

La terza è che, fuori dal caso di motivazione omessa, ci si può lamentare solo del fatto che la sentenza non ha esaminato un fatto, discusso tra le parti e decisivo. Esaminato un fatto significa “preso in considerazione”: quindi il giudice deve dimostrare di aver considerato il fatto (e non basta menzionarlo nello svolgimento del processo quando si sintetizzano i motivi delle parti). Tale fatto deve essere acquisito al processo (deve risultare nella sentenza o negli atti), deve essere stato oggetto di discussione e deve essere decisivo, nel senso che la decisione cambia a seconda se lo si consideri o no.

La quarta è che non ci si può più lamentare in cassazione del fatto che non siano state considerate certe prove circa quel fatto (ad esempio, non si sono valutate le prove contrarie) ma solo che il fatto non è stato considerato.

La quinta è che, se si contesta che un fatto non è stato valutato, bisogna nel ricorso:

a) indicare quale fatto è;

b) indicare e ricopiare le parti degli atti in cui il fatto è stato allegato e discusso;

c) dimostrare che esso è suscettibile di cambiare la decisione.

La sesta è che la sentenza richiama severamente i giudici delle CTR quanto alla valorizzazione delle presunzioni. Essa, infatti, afferma con estremo rigore che, se la sentenza si fonda su una presunzione che non risulta grave, precisa e concordante (cioè non è ragionevole, convincente, sensata), la questione continua a potersi proporre davanti alla Suprema Corte, e la sentenza va annullata perché applica falsamente l’art. 2729 c.c.

Considerato che gli accertamenti tributari sono, essenzialmente, accertamenti fondati su presunzioni, questa parte della decisione è di formidabile importanza. Il giudice tributario deve severamente scrutinare la tenuta logica degli accertamenti, pena l’annullamento della sentenza.

La settima è che se, sempre nel caso di presunzioni, il contribuente avesse opposto dei fatti diversi, idonei a privare di plausibilità l’accertamento (ad esempio, che la spesa valorizzata dal redditometro proviene da risparmi), se essi non sono valutati il giudice commette una omesso esame di fatto decisivo e si ricade (anche) nel vizio di cui al nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Ben lungi dal “non dover essere motivate”, insegnano quindi le SS.UU., le sentenze di CTR debbono contenere una motivazione reale (altrimenti sono nulle), debbono dimostrare di aver esaminato i fatti (altrimenti cadono nel vizio dell’art. 360 n. 5) e, nel caso di accertamenti presuntivi (redditometri, studi di settore, accertamenti bancari, percentuali di ricarico, società a ristretta base azionaria, etc.) debbono anche essere rigorosamente logiche e plausibili, pena una radicale violazione di legge (che comporta l’annullamento della sentenza, oltre inadempimento di un dovere deontologico del giudice).

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