GAMACONSULTING
  • Home
  • Contatti
  • Dove siamo
  • utenti
Home » Notizie » Sentenze » Iva detrazione ammessa anche in presenza di vizi formali.
stampa pagina
  • <<
  • >>

Iva detrazione ammessa anche in presenza di vizi formali.

La detrazione Iva va riconosciuta anche in caso di mancata o errata applicazione dell'inversione contabile per gli acquisti intracomunitari è quanto statuisce con propria sentenza la Corte Ue, relativa alla causa C-590/13 depositata ieri su rinvio della Cassazione.

La sentenza è importante per individuare e distinguerei requisiti sostanziali da quelli formali previsti dalla direttiva Iva, per l'esercizio della detrazione. Ha così fine una una situazione di incertezza che si era venuta a creare nel settembre dello scorso anno a seguito di due sentenze opposte della Cassazione: la 20486. in linea con quanto deciso ora dai giudici del Lussemburgo e che consentiva la detrazione pur con una sanzione del 3%, e l'altra, la 20771, che aveva negato la detrazione per mancata registrazione e integrazione di un acquisto intracomunitario ritenendo applicabile la sanzione del 100%.

Su un punto, però, i giudici comunitari non si sono pronunciati anche perché non sollevato, cioè sull'entità della sanzione che l'ordinanza dà per scontato sia quella del 100 per cento.

La questione nasce nel 1998, quando una società italiana effettuava acquisti da una società francese ed una olandese, senza rispettare le formalità richieste dalla normativa nazionale. La società non aveva annotato nel registro Iva talune fatture emesse dalla società francese, mentre quelle emesse dalla olandese non erano state annotate nel registro delle fatture emesse ma solo in quello degli acquisti. A seguito di verifica, l'agenzia delle Entrate rilevava le irregolarità e inviava un avviso di accertamento per non aver rispettato la normativa relativa alla registrazione delle operazioni intracomunitarie, applicando una sanzione pari al 100% dell'imposta. Con due decisioni la Cpt di Milano accoglieva i ricorsi che l'Agenzia appellava con istanza accolta dalla Ctr. Quest'ultima rilevava che le disposizioni della normativa sugli acquisti intracomunitari (articoli 46 e 47 del Dl 331/93) impongono a carico del cessionario o committente non solo l'obbligo di numerare ed integrare le fatture relative all'acquisto intracomunitario, ma anche la tempestiva annotazione delle stesse nei registri previsti agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72.

Per i giudici l'omessa registrazione costituiva una violazione attinente non alla forma, ma alla sostanza ed era quindi legittimo negare il diritto alla detrazione. La società ricorreva in Cassazione, che sollevava avanti la Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale. I giudici del Lussemburgo hanno quindi rilevato in primo luogo che, secondo costante giurisprudenza, il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre l'Iva, costituisce un principio fondamentale del sistema e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Nell'ambito poi degli acquisti intracomunitari non avviene alcun versamento dell'imposta tra il venditore e l'acquirente ove quest'ultimo sia debitore dell'Iva a monte, potendo al tempo stesso, in linea di principio, detrarre la medesima imposta. In secondo luogo, se trova applicazione il regime di «autoliquidazione», la direttiva consente agli Stati membri di stabilire le formalità per l'esercizio del diritto a detrazione. Tuttavia queste formalità non devono andare oltre quanto strettamente necessario per controllare la corretta applicazione dell'autoliquidazione. In terzo luogo, nell'ambito di tale regime, il «principio di neutralità» esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.

Diversa può essere la soluzione se la violazione di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. L'amministrazione finanziaria, pertanto, una volta che disponga delle informazioni necessarie a dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati rispetatti, non può imporre condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio alla detrazione.

commenti (0)

Indice sentenze

Indice argomenti sezione sentenze

Dove siamo

Dove siamo - GAMACONSULTING

  • 18/01/2021
  • Nº pagine viste 647362
© Copyright  2020 GAMACONSULTING. All rights reserved. |