Con sentenza n. 1285/2015. la Corte di Cassazione afferma che "L’automatico accertamento di maggiori imponibili a seguito di indagini finanziarie può essere superata dal contribuente, non solo attraverso prove specifiche, ma anche attraverso presunzioni semplici, cioè a dire attraverso elementi che possano far presumere ragionevolmente che le somme oggetto delle operazioni in conto corrente non sono state sottratte ad imposizione. "
L'Agenzia delle entrate può accertare maggiori redditi imponibili sulla base dei dati desunti dalle indagini finanziarie senza dover disporre di alcuna prova, ricadendo sul contribuente l'onere di provare che le somme movimentate sono state da esso considerate nella determinazione del reddito imponibile o che per legge non avrebbero dovuto scontare imposte.
Di fatto l'art. 32 del dpr 600/1973 dà all'Ufficio la possibilità di basare i propri accertamenti sui dati risultanti dalle movimentazioni bancarie acquisite a seguito di indagini finanziarie a meno che il contribuente dimostri "che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine" e, con specifico riferimento ai prelevamenti, indichi "»il soggetto beneficiario".
Con tale disposizione è prevista una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. Tale presunzione, a detta della Corte, è stata inserita nel nostro ordinamento in quanto il legislatore ha ritenuto "di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa".
II contribuente, per superare la presunzione di evasione, dovrà giustificare ogni singola operazione contestata dall'Ufficio e non dovrà ridursi ad "affermazioni di carattere generale". A differenza di quanto affermato da precedente giurisprudenza (Cass. n. 13516/2005) la Corte ha, tuttavia, affermato che il contribuente per superare la presunzione relativa ex art. 32, c. 1 n. 2 potrà avvalersi anche di presunzioni semplici. Il contribuenti potrà fornire una serie di elementi da cui sia possibile desumere, con ragionevole certezza, che le somme contestate dall'Ufficio non siano state oggetto di evasione. Gli elementi forniti, in particolare, dovranno essere gravi, precisi e concordanti nell'escludere l'imponibilità delle somme contestate.