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Dimostrabile la correttezza della descrizione generica della fattura.

Dimostrabile la correttezza della descrizione generica della fattura. - GAMACONSULTING

Con sentenza emessa nella causa C-516/14 del 15/9/2016 la Corte di Giustizia Ue mette in evidenza, nel caso di descrizione troppo generica della fattura il ruolo fondamentale del contraddittorio preventivo fra fisco e contribuente. Nessuna detrazione Iva potrà essere negata a fronte di una descrizione troppo generica in fattura se il contribuente dimostra, attraverso prove documentali e circostanziate, la realtà, le caratteristiche e i requisiti principali dell'operazione sottostante. Secondo la Corte di giustizia Ue, dunque, la descrizione generica dell'operazione nel corpo della fattura costituisce soltanto un errore di natura formale che non pregiudica il diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso esaminato i giudici comunitari hanno dovuto esprimersi su fatture per prestazioni legali nelle quali l'oggetto della prestazione era stato descritto con frasi stereotipate e assolutamente generiche del tipo “servizi giuridici forniti fino a oggi” e simili.

Descrizioni di questo tipo, secondo i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono irregolari nella forma, ma non è possibile negare al contribuente il diritto alla detrazione dell'Iva quando si ha certezza, anche sulla base di ulteriore documentazione di supporto, della correttezza dal punto di vista sostanziale dell'operazione fatturata. Si tratta ovviamente di una sentenza molto importante. Proprio per la valenza delle decisioni della Corte di giustizia europea tale decisione potrà essere direttamente utilizzata e richiamata dai contribuenti ogni qual volta gli uffici contestino la deduzione dei costi o la detrazione dell'Iva per fatture con descrizione ritenuta troppo generica. La sentenza evidenzia dunque la centralità del contraddittorio preventivo nell'accertamento tributario. E solo grazie a un confronto preventivo fra l'ufficio e il contribuente che quest'ultimo potrà dimostrare come dietro alla generica descrizione riportata nella fattura, vi siano elementi e documenti attraverso i quali non solo è possibile convincersi della realtà dell'operazione ma anche valutare la sua inerenza all'attività economica esercitata.

La sentenza della Corte di giustizia Ue sopra esaminata interviene su un filone accertativo tutt'altro che secondario. Una descrizione troppo generica della prestazione effettuata riportata nel corpo della fattura in più di una circostanza è stata presa a riferimento delle rettifiche degli uffici delle Entrate. Rettifiche che possono prendere di mira sia la detraibilità dell'Iva esposta nella fattura incriminata (come nel caso risolto dalla Corte di giustizia Ue), sia la deducibilità del costo sostenuto a causa dell'impossibilità di verificarne l'inerenza e la congruità. La necessità di una descrizione la più dettagliata possibile, o quanto meno sufficiente al punto tale da mettere in condizione il verificatore di apprezzare l'entità e la quantità delle prestazioni ricevute, risulta pertanto determinante sia agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sia ai fini delle imposte dirette. L'importanza della descrizione contenuta nella fattura diventa ancor più evidente quando questa costituisce l'unico documento probatorio della prestazione resa. La descrizione e il contenuto della fattura sono ovviamente molto più rilevanti quando le operazioni a essa sottostanti sono costituite da servizi che, come tali, non necessitano di altra documentazione obbligatoria quali, per esempio, i documenti di trasporto. La decisione della Corte di giustizia dovrebbe consentire ai contribuenti la possibilità di superare con maggiore tranquillità il vaglio critico degli uffici in tutti i casi in cui dietro la descrizione generica della prestazione vi siano validi e utili elementi giustificativi dell'operazione stessa.

Le conclusioni della Corte di giustizia della Comunità europea erano state già anticipate, a grandi linee, all'interno di due recenti sentenze emesse dalla Corte di cassazione. Con sentenza n. 7213/2016 la Cassazione aveva stabilito che non è infatti sufficiente che una spesa sia stata semplicemente contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando in difetto legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi oggetto dell'impresa. Nel caso sottoposto al giudizio della suprema corte oggetto di contestazione erano infatti alcune fatture recanti generiche descrizioni delle prestazioni effettuate, per le quali il contribuente non era stato in grado di fornire adeguato supporto documentale tale da superare le eccezioni dell'ufficio. Ad analoga conslusione era successivamente giunta la Suprema corte con la sentenza n. 15177/2016, in cui i giudici di legittimità hanno ritenuto che in relazione ai criteri previsti dall'articolo 21 del dpr 633/72 una fattura che in un'unica descrizione accorpi attività dai contenuti più disparati (nella specie attività materiali di trasporto e magazzinaggio, attività d'ordine di tenuta della contabilità, attività ad alto contenuto di professionalità di promozione vendite e attività generiche di marketing) non consente d'identificare l'oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e pertanto non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità di cui all'articolo 21 citato, funzionali alle attività di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie la sezione tributaria civile della Cassazione ha ritenuto di dover far prevalere la violazione formale delle prescrizioni contenute nell'articolo 21 del dpr 633/72, rispetto alla documentazione di supporto alle prestazioni ricevute prodotta dal contribuente che aveva invece consentito a quest'ultimo di superare le eccezioni dell'ufficio nel giudizio di appello presso la regionale della Lombardia. Dopo l'arresto dei giudici della Corte di giustizia europea tutte le problematiche conseguenti alla c.d. “descrizione generica” della fattura dovrebbero dunque trovare una equa soluzione a patto ovviamente che la prestazione, seppur genericamente descritta, sia reale, inerente, documentata e documentabile.

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