Lo scopo della presente trattazione è quello di cercare di fornire alcune spunti da tener presente in merito al trattamento fiscale dei premi di assicurazioni stipulati da società a favore dei propri amministratori.
È consuetudine delle società provvedere al versamento di premi assicurativi per la copertura di specifici rischi che si possono verificare in capo agli amministratori, considerato il delicato incarico che gli stessi ricoprono. Proprio il verificarsi di eventi fortuiti che possano compromettere il patrimonio aziendale con effetti che si ripercuotono sulla redditività dell’azienda (ad esempio la perdita di prestatori la cui sopravvivenza in vita assuma un rilievo decisivo o quanto meno determinante per la continuità dell’attività economica esercitata dall’azienda) rappresenta il presupposto specifico per poter affermare l’inerenza all’attività societaria delle polizze sulla vita che vengono sottoscritte dalla società a copertura dei rischi connessi alla perdita di un amministratore.
Fermo restando dunque il rispetto della condizione di inerenza all’attività aziendale della polizza, il ruolo di “parte contraente” rivestito dalla società nel rapporto contrattuale e quello di “parte assicurata” ricoperto dall’amministratore, è opportuno sottolineare che il trattamento fiscale di tali polizze varia a seconda del “beneficiario” delle stesse, distinguendo quindi tra contratti assicurativi con beneficiaria l’azienda e contratti assicurativi con beneficiari gli eredi designati dall’assicurato.
Nel primo caso i premi versati dalla società alla compagnia assicuratrice rappresentano un componente negativo di reddito, essendo un costo inerente all’attività di impresa, quindi deducibili fiscalmente ai sensi dell’art. 109 TUIR, comma 5 e l’indennizzo liquidato alla società deve invece scontare la tassazione ordinaria ai fini Ires (se società di capitale) o Irpef (se società di persone), in quanto ai sensi dell’art. 88 TUIR, comma 3, lettera a) è un componente positivo di reddito.
Se beneficiari della polizza sono invece gli eredi designati dall’assicurato, il premio è anche in tal caso fiscalmente deducibile dalla società ai sensi del medesimo articolo sopra citato, mentre la prestazione erogata dalla compagnia assicurativa al verificarsi dell’evento è esente da tassazione ai sensi dell’art. 6 TUIR, comma 2. Importante sottolineare che in tal caso il premio annuo versato costituisce interamente fringe benefit per l’assicurato, vista l’impossibilità di scorporare il rischio morte fra professionale o extraprofessionale e costituisce quindi per lo stesso componente positivo di reddito da indicare in busta paga con conseguente relativa tassazione.
Approfondendo il discorso sulle varie tipologie di polizze assicurative sottoscrivibili abbiamo le seguenti casistiche:
1) Polizze per responsabilità civile
Tali sono le polizze stipulate a copertura di perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o verso la società da terzi lesi, in forza degli atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni. Tali polizze consentono agli amministratori di svolgere il proprio incarico senza rischiare che la responsabilità degli atti ricada sul proprio patrimonio.
Ai fini del trattamento fiscale di tali premi assicurativi è opportuno ricordare che:
- per l’amministratore i premi assicurativi non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del proprio reddito dell’amministratore;
- per la società i premi assicurativi da lei pagati rappresentano costi deducibili, essendo soddisfatti i principi di competenza e inerenza (art. 109 Tuir);
- per quanto riguarda il risarcimento del danno i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, bensì un risarcimento del danno patrimoniale subito.
2) Polizze contro gli infortuni
Tali sono le polizze stipulate a copertura degli eventi accidentali che possono menomare, in via temporanea o permanente, l’amministratore, con possibilità di indicare quale beneficiario del premio l’amministratore stesso (o i suoi eredi) o la società;
Ai fini del trattamento fiscale dei premi assicurativi occorre distinguere a seconda di chi è il beneficiario:
1. se il beneficiario è l’amministratore:
- per l’amministratore: i premi assicurativi pagati dalla società costituiscono un compenso in natura tassabile in capo all’amministratore stesso (artt. 51 e 52 Tuir);
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 Tuir);
- per quanto riguarda il risarcimento del danno i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione all’amministratore costituiscono proventi in sostituzione del reddito (art. 6, c.2 Tuir) e pertanto concorrono alla formazione del reddito. Non costituisce invece reddito l’indennizzo percepito dagli eredi in caso di morte.
2. se il beneficiario è la società:
- per l’amministratore: i premi assicurativi pagati dalla società non costituiscono un compenso in natura tassabile in capo all’amministratore (artt. 51 e 52 Tuir);
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili per effetto del principio di inerenza; la polizza infatti ha la finalità di tutela degli interessi del patrimonio aziendale minacciati dall’occorrere di sinistri;
- ai fini del risarcimento del danno i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione costituiscono per la società una sopravvenienza attiva imponibile ai fine delle imposte sui redditi.
3) Polizze sulla vita che si distinguono a loro volta in:
- assicurazioni in caso di vita, per le quali la compagnia corrisponde il capitale convenuto contrattualmente se l’assicurato è in vita ad una data fissata (rappresentando in tal modo una forma di investimento);
- assicurazioni in caso di morte, in cui il capitale è corrisposto solo se l’assicurato muore in un determinato periodo di tempo trattamento fiscale premi assicurativi.
Anche in questo caso bisogna distinguere:
1. se il beneficiario è l’amministratore:
- per l’amministratore: i premi assicurativi pagati dalla società costituiscono un compenso in natura tassabile in capoall’amministratore (artt. 51 e 52 Tuir);
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi(art. 95 Tuir).
2. se il beneficiario è la società:
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano un credito di natura finanziaria verso la compagnia assicurativa e non costi deducibili:
- risarcimento del danno: i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione costituiscono per la società una sopravvenienza attiva imponibile ai fine delle imposte sui redditi.
4) Polizze key-man a vita intera
Sono polizze "miste" il cui contraente e beneficiario è una società; tali polizze prevedono, sia la capitalizzazione di parte del premio pagato, che la copertura del rischio morte dell'assicurato, ovvero del socio e/o amministratore della società. In caso di vita dell'assicurato, alla scadenza del contratto, il beneficiario si vedrà corrispondere dalla compagnia assicuratrice la parte di premio capitalizzato comprensivo del rendimento finanziario della polizza. In caso di morte il beneficiario sarà indennizzato dalla compagnia assicuratrice per la perdita del socio e/o amministratore della società. Il premio di tali polizze non è deducibile in quanto rappresenta una riserva di denaro da inserire nell'attivo dello stato patrimoniale e non nel conto economico. Non è insolito, da parte degli agenti delle compagnie assicurative, collocare polizze "key-man" come polizze i cui premi pagati sono interamente deducibili dal reddito della società.