La Ctr Lombardia nella sentenza 390/1/2015 ha ribadito che non può esserci abuso di diritto nel conferimento d'azienda in una newco seguita dalla cessione delle quote di quest'ultima, a condizione che l'operazione sia supportata da valide ragioni economiche.
Il contenzioso ha avuto origine dalla ripresa a tassazione di un'operazione di conferimento di un ramo d'azienda effettuata a favore di una società veicolo di nuova costituzione (c.d. newco), a cui ha fatto seguito la cessione delle quote di quest'ultima società a favore di una società terza interessata all'ingresso nel settore del fotovoltaico.
L'ufficio, rifacendosi all'articolo 20 del Dpr 131/1986, ha accertato una maggiore imposta di registro (nonché ipotecarie e catastali) in misura proporzionale: secondo l'amministrazione finanziaria la complessiva operazione posta in essere avrebbe in realtà avuto la finalità di dissimulare la reale volontà delle parti di porre in essere una cessione d'azienda priva di valide ragioni economiche.
Dopo un primo grado di giudizio favorevole alle società ricorrenti, l'ufficio ha proposto appello e ribadito la legittimità della propria pretesa impositiva. La Ctr, però, ha confermato le conclusioni dei giudici di prime cure.
In particolare, i giudici d'appello hanno riconosciuto la piena legittimità dell'operazione dal punto di vista economico, dato che la stessa era stata attuata per raggiungere finalità realmente volute e meritevoli di tutela, certamente diverse dalla pura cessione d'azienda. Inoltre è stato ricordato che gli effetti giuridici ed economici che derivano dalla cessione di quote sono ben diversi da quelli prodotti dalla cessione d'azienda. Pertanto non è possibile confrontare queste due operazioni. Infatti, l'acquisizione delle quote della newco ha permesso alla società acquirente di divenire di fatto socia dell'attività, con conseguente segregazione e limitazione del relativo rischio impresa.
Secondo la Ctr la costituzione della società veicolo era stata effettuata in un periodo non sospetto proprio allo scopo di segregare il rischio di impresa e favorire in questo modo l'ingresso di terzi nel settore fotovoltaico in grado di gestire meglio sul piano economico il progetto imprenditoriale, potendo ottenere specifici finanziamenti destinati all'operatività nel settore. Inoltre le società veicolo erano state pienamente operative nel periodo successivo all'operazione (e non consolidate o incorporate in altre realtà). Ultima considerazione fatta dalla Ctr (ma non per questo meno importante) è stata che l'ufficio non ha individuato uno strumento giuridico alternativo in grado di raggiungere gli stessi obiettivi economici prodotti dall'operazione contestata. Sulla base degli elementi sopra illustrati, il collegio d'appello ha quindi respinto l'appello presentato dall'ufficio, non rinvenendo la tenuta di un comportamento volto a ottenere (in via prevalente o esclusiva) un indebito risparmio d'imposta da parte delle società accertate.