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Circolare 28/E/2016 Agenzia Entrate: scontato il welfare aziendale

Circolare 28/E/2016 Agenzia Entrate: scontato il welfare aziendale - GAMACONSULTING

Con la legge di Stabilità 2016 sono stati ridefiniti, dal punto di vista del trattamento fiscale, le erogazioni del datore di lavoro che, per la loro finalità, sono escluse in tutto o in parte dal reddito di lavoro dipendente. Si tratta, in buona sostanza, di tutte quelle prestazioni, sia di opere che di servizi, corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale (i cd benefit, tra cui buoni pasto, rimborso spese scolastiche, sanitarie ecc.). La novità fa coppia con la detassazione, per via della facoltà per i lavoratori di sostituire i premi/utili con i benefit aziendali, al fine di fruire di un maggiore sconto fiscale. Le novità sono tutte frutto della modifica introdotta dalla legge Stabilità 2016 al Tuir e, in particolare, all'art. 51, e sono illustrate dalla circolare congiunta (ministero del lavoro e Agenzia delle entrate) n. 28/E/2016 del 15 giugno.

La norma di riferimento modificata dalla legge di stabilità 2016 è, come detto, l'art. 51, comma 2, lett. f del Tuir che disciplina le opere e i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In base alla nuova formulazione del Tuir non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente oppure «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari”.

Per quanto riguarda le opere e i servizi prestati dal datore di lavoro, la nuova norma, come nel passato, comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari Rilevante è, in altre parole, la loro finalità (educazione, istruzione ecc.; qualche esempio: l'offerta di corsi di lingua, d'informatica, di musica, teatro, danza), nonché il fatto che si tratti di “opere e servizi”. Non vi rientrano i “rimborsi spese”, anche se documentati; invece, vi rientrano i casi di opere e servizi messi a disposizione dal datore, oltre che direttamente, anche attraverso strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al pagamento, che deve essere effettuato dall'azienda al terzo erogatore del servizio (un esempio: servizio di che-ckup medico presso una clinica, a carico del datore di lavoro). Rispetto al passato, la novità sta nella possibilità di esenzione fiscale anche nei casi in cui i benefit siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali oltre che (ipotesi esclusiva per il passato) quando sono volontariamente erogati dal datore di lavoro. Peraltro, il costo del benefit è deducibile integralmente dal reddito d'impresa da parte del datore di lavoro che l'ha erogato sulla base di accordi, e non nel limite parziale del 5 per mille del loro costo come è previsto, invece, in relazione all'ipotesi in cui sia offerto volontariamente dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda le somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione forniti dal datore di lavoro invece la norma di riferimento è l'art. 51, comma 2, lett. f-bis, del Tuir che disciplina le somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio. In base alla nuova formulazione del Tuir non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. La principale novità, rispetto al passato, è l'ampliamento dei servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente e che sono esenti da tasse. Il nuovo testo, infatti, consente di comprendere, tra i servizi di educazione e istruzione, oltre agli asili nido, le scuole materne, precedentemente escluse; inoltre, c'è la sostituzione della locuzione “colonie climatiche”, non più utilizzata nel linguaggio corrente, con “centri estivi e invernali” e “ludoteche”. Per fare qualche ulteriore esempio sono adesso inclusi in questi benefit le erogazioni di somme al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore dei familiari; i contributi versati dal datore di lavoro a titolo di rimborso al lavoratore delle spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. Secondo i chiarimenti della circolare n. 28/E/2016, inoltre, data l'ampia formulazione della nuova norma, sono benefit esentasse anche il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate a gite didattiche, a visite d'istruzione e ogni altra iniziativa inclusa nei piani di offerta formativa scolastica, nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di baby-sitting. Infine, per quanto concerne le modalità di erogazioni è confermata la possibilità al datore di lavoro di erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente, tramite terzi o attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute (comprovate da documentazione che il datore di lavoro deve acquisire da dipendente e conservare).

Per quanto riguarda l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti parliamo di una vera e propria novità poiché la lett. f-ter non era prima presente nel Tuir ed è stata introdotta dal comma 190 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2016. Essa riguarda somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. In base alla nuova norma, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti”. Ai fini dell'individuazione della prima categoria (familiari anziani), la circolare n. 28/E/2016 ritiene di doversi fare riferimento, in assenza di richiami normativi specifici, ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite d'età considerato per il riconoscimento di una maggiore detrazione d'imposta (art. 13, comma 4, del Tuir). Per individuare la seconda categoria (familiari non autosufficienti), sempre la circolare n. 28/E/2016 spiega che tal è la condizione dei soggetti che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti; è inoltre considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. In ogni caso, occorre che anche una sola delle predette condizioni risulti da apposita certificazione medica. Relativamente ai bambini, la non autosufficienza deve necessariamente essere ricollegata all'esistenza di patologie.

Un novità assoluta è la possibilità di applicare la disciplina fiscale di favore anche nel caso in cui l'erogazione di benefit da parte del datore di lavoro avvenga per mezzo di “documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. La nuova possibilità, in particolare, è prevista al comma 3-bis dell'art. 51 del Tuir (introdotto dall'art. 1, comma 190, lett. b della legge Stabilità 2016) ed è disciplinata dall'art. 6 del decreto 25 marzo 2016 che definisce e chiama “voucher” i predetti «documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico». Tali voucher non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, dell'opera o del servizio e, quindi, non sono integrabili; non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi. In deroga a tali principi è consentito il cumulo di più “beni e servizi in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite d'importo di 258,23 euro”. Va detto che, pero, in questo caso, la gestione si fa più complicata. Infatti, mentre il voucher monouso dà diritto a un solo benefit predeterminato dall'origine e definito anche nel valore, il voucher cumulativo dà diritto a più beni, determinabili anche attraverso il rinvio, secondo un esempio fatto dalla circolare n. 28/E/2016, a una elencazione su piattaforma elettronica che il dipendente pub combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro.

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