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Cassazione sentenza 313/2016: sempre emendabile la dichiarazione.

Cassazione sentenza 313/2016: sempre emendabile la dichiarazione. - GAMACONSULTING

La dichiarazione dei redditi è una mera esternazione di scienza o di giudizio e risponde alla funzione primaria di individuazione della corretta obbligazione tributaria, ancorata al perentorio rispetto del criterio di capacità contributiva. La dichiarazione, dunque, può essere emendata in ogni tempo, non soggiacendo ad alcuna limitazione temporale, in ragione della nuova conoscenza o di una diversa valutazione dei dati concreti ed effettivi, tali da determinare una pretesa impositiva perfettamente aderente alla capacità contributiva. Tale principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 313/2016.

La vertenza partiva dall'impugnazione di una cartella di pagamento, a seguito della quale il contribuente aveva presentato una dichiarazione correttiva, da cui sarebbe scaturito l'annullamento della pretesa.

A parere del l'amministrazione. tuttavia, la dichiarazione non era emendabile (essendo stato superato il limite temporale per presentare l'integrativa). I giudici della suprema Corte hanno però cassato la decisione della Ctr Lombardia, affermando il principio secondo cui l'emendabilità della dichiarazione è consentita in ogni tempo e in ogni modo. anche durante la fase contenziosa.

La pretesa tributaria, di cui la dichiarazione rappresenta un momento fondamentale dell'iter che porta ad un accertamento, deve essere sempre ancorata al criterio di capacita contributiva; sotto un altro profilo, poi la Cassazione ricorda che la dichiarazione non si configura quale un puro atto negoziale e dispositivo, bensì reca una semplice esternazione di scienza o giudizio, che può essere modificata in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, o anche sulla scorta di una diversa valutazione di elementi già noti.

Per poter valutare la fondatezza della pretesa tributaria, allorché i fatti e gli elementi, interpretati secondo la normativa fiscale, denotino un risultato diverso da quello esposto nella dichiarazione dei redditi, la stessa può essere sempre modificata; anche in sede contenziosa e, dunque, dopo l l'avvio della fase di accertamento o riscossione del tributo. Da ultimo, precisa la Cassazione, la limitazione temporale secondo cui la dichiarazione integrativa può essere presentata solamente entro il termine annuale, opera solo sul piano dell'utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante; ma non può determinare l'assoggettamento del contribuente a oneri tributari pia gravosi di quelli che, sulla base della legge, e in rispetto del criterio di capacità contributiva, devono restare a suo carico. 

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