Qualora venga contestata l'inesistenza "oggettiva" di una fattura, col relativo recupero fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, è onere dell’Agenzia delle Entrate dimostrare che l'operazione contestata non è mai stata posta in essere, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici. La fattura, del resto, è un documento di per sé idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, dovendosi presumere la verità di quanto in essa rappresentato. Lo spostamento dell'onere probatorio in capo al contribuente, dunque, si verifica solo a seguito della preventiva dimostrazione, a cura dei verificatori, dell'inesistenza oggettiva dell'operazione. A seguito di tale dimostrazione spetta al contribuente dimostrare l'esistenza dell'operazione, prova che non può consistere nella sola regolarità ed effettività dei pagamenti o delle registrazioni contabili, elementi utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale ciò che reale non è.
Con sentenza nr. 2065/2016, la Corte di Cassazione spiega che la fattura è documento idoneo a consentire la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dalle norme. Quando, dunque, l'Ufficio intenda contestare la veridicità della stessa, ipotizzandone una oggettiva inesistenza (circostanza secondo cui l'operazione sottesa al documento non è mai stata concretamente effettuata). ciò è possibile solamente a seguito di adeguata dimostrazione circa la non fatturazione dell'operazione, facendo ricorso anche a presunzioni semplici. La prova, aggiunge la Cassazione, può consistere, per esempio, nel fatto che la società emittente la fattura sia runa “cartiera”, ovvero un soggetto preordinato alla mera emissione di documenti fiscali, in assenza di una struttura produttiva effettiva.
Solo in tale momento, ovvero dopo la prova fornita dal fisco, l'onere probatorio si sposta in capo contribuente che deve confutare le presunzioni contrarie. dimostrando l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Anche in questo caso la Corte entra nel merito della dimostrazione da fornire, precisando che a tal scopo non possono essere esibiti i pagamenti, realmente effettuati. o le registrazioni contabili dei relativi movimenti, “i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”.
Gamaconsulting si propone di esere il tuo nuovo commercialista, tributarista, consulente del lavoro a Pavia e Milano, affiancandoti nella gestione quotidiana della tua attività. Vieni a trovarci presso il nostro studio e chiedi un nostro preventivo. Non sei a Pavia o a Milano ma hai bisogno di un commercialista, tributarista, consulente del lavoro affidabile? Prova i nostri servizi online e scopri la comodità e la facilità di utilizzo della nostra consulenza online. Hai bisogno di avere un contatto personale e diretto con il tuo commercialista e consulente del lavoro e non operi in provincia di Pavia o Milano? Gamaconsulting grazie anche alla collaborazione con primari studi di commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro è in grado di operare e di assisterti fisicamente nella maggior parte delle provincie della Lombardia e in province limitrofe come Alessandria, Vercelli, Novara, Genova Piacenza, Parma, Reggio Emilia Modena, Verona. Per maggiori informazioni non esitare a contattarci. |