Con la Legge di stabilità 2015 (art. 1 commi 125-129) è stato introdotto, con decorrenza primo gennaio 2015 un contributo mensile (c.d. bonus bebè) in relazione ad ogni nuova nascita o adozione avvenuta (o da avvenire) nel periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2017.
Il beneficio è concesso in relazione ai nuovi figli di cittadini:
- Italiani;
- di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo (art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
L’incentivo è diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare richiedente (misurata dallo strumento dell’ISEE) determinato nell’importo di:
- Euro 160,00 mensili (E 1.920,00 annuali) qualora l’ISEE del nucleo familiare richiedente non superi Euro 7.000,00;
- Euro 80,00 mensili (E 960,00 annuali) nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia di valore compreso tra Euro 7.000,01 ed Euro 25.000,00.
Il bonus spetta in misura integrale entro i limiti ISEE sopra individuati e risulta del tutto non spettante ai soggetti che presentino un ISEE superiore al limite di Euro 25.000,00.
L’assegno è erogato dall’INPS, su richiesta, fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
È stata stabilita la neutralità fiscale delle somme percepite a titolo di bonus bebè , che pertanto non concorreranno:
- né alla formazione del reddito imponibile IRPEF;
- né ad alimentare il reddito complessivo di riferimento per la determinazione del diritto (e della misura) del bonus IRPEF (bonus 80 euro).
Le procedure operative per la richiesta da inoltrare all’INPS, saranno stabilite con apposito D.P.C.M. da emanare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, ovvero entro il 30 gennaio 2015.
È previsto, inoltre, che, a seguito di monitoraggio dell’andamento delle provvidenze erogate (sulla base di relazioni mensili che l’INPS sarà tenuta ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze), al verificarsi di scostamenti rispetto alla spesa preventivata, potranno essere oggetto di modifica:
- la misura dell’assegno mensile;
- gli importi di riferimento dell’ISEE.